Scientology: aspetti giuridici-fiscali e processuali

Pubblicato da Redazione il giorno 10 Settembre 2008

Il "caso" Scientology.
Associazioni non riconosciute religiose:
aspetti giuridici-fiscali e processuali

a cura di Magda Morra, avvocato

Riceviamo e pubblichiamo un interessante parere in campo fiscale/tributario, già apparso sulla rivista "Diritto Civile e Procedura Civile" del 30/09/2000 (Anno I - Numero 4).

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Le vicende giudiziarie che, dal 1980 al 1986, hanno coinvolto alcuni soci e tutte le associazioni di Scientology in Italia, appaiono per molti versi paradigmatiche. Poiché quelle vicende sembrano ormai largamente esaurite, o meglio, sembra essersi esaurita la problematica giuridica-fiscale da queste posta, è possibile fare il punto della situazione e trarre alcune conclusioni in linea con la giurisprudenza di legittimità (civile e penale) e con quella di merito di gran lunga prevalente.

La questione

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione legale di religione[1]. Nonostante tale vuoto, la Carta Costituzionale del "48, all’art. 19, garantisce a tutti e tutela la libertà di scelta, professione e promozione di qualsiasi dottrina religiosa tanto ai singoli che alle associazioni, così come l’art. 8 afferma l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose e l’art. 20 vieta la discriminazione per ragioni di religione[2].
Non pare dubbio si tratti di una delle più ampie affermazioni del diritto alla libertà e all’uguaglianza che, attraverso norme di struttura, tutela la libertà di un soggetto, la religione, che tuttavia non è definito legislativamente.
Parallelamente il nostro ordinamento (come molti altri ordinamenti occidentali) contiene norme di promozione che favoriscono o promuovono, fra altre, anche le associazioni religiose.
L’art. 4, comma 4., del DPR 633/72, per fare un esempio, qui di particolare interesse, con riferimento alle associazioni, dopo aver precisato che "... si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciale anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto...", prosegue statuendo "...ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive...". Con riferimento quindi al tributo IVA, il reddito prodotto dalle contribuzioni specifiche dei soci, associati o partecipanti, per prestazioni di beni e servizi differenziati a loro rese, dai sei tipi di associazioni indicate dalla norma di esclusione per le rispettive finalità associative, non concorre a formare reddito imponibile. Analoga disposizione è in vigore per le imposte dirette (art. 20 DPR n.598/73, ora, art. 111 TUIR).
Poiché "associazione religiosa" è elemento costitutivo di più fattispecie normative, diviene oggetto d’accertamento la qualità di associazione religiosa di un ente, posto che tale qualità individua il soggetto giuridico al quale sono attribuiti dall’ordinamento diritti e/o obblighi.
Dunque, nel caso in cui un’associazione opponga alla pretesa tributaria dell’Amministrazione l’esclusione prevista dall’art. 4 del DPR 633/72 e 20 del DPR 598/73 (ora, art. 111 TUIR) per le associazioni religiose, sarà necessario che "... la pubblica amministrazione ovvero - in caso di controversia - ... gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone, che si autoqualificano come apparteneti ad una confessione religiosa, rivestano effettivamente tale qualità ..."[3]
Ma come & possibile quest’accertamento senza violare i principi costituzionali di libertà, uguaglianza e il divieto di discriminazione?
Con la sentenza n. 195 del 27.04.1993 la Corte Costituzionale ha precisato che "... per l’ammissione ai benefici (nel caso contributi regionali per la costruzione di edifici da destinare all’esercizio del culto: artt. 1 e 5 comma 3. L. reg. Abruzzo n. 29/88) non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. Nulla quaestio quando sussista un’intesa con lo Stato, in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri o comunque dalla comune considerazione"[4]. Dunque, accertare se una determinata associazione sia un’associazione religiosa non implica la preventiva individuazione di una nozione giuridica di religione o l’accertamento di merito sul contenuto dottrinario dell’ideologia assunta come scopo, ma, in assenza di un’intesa con lo Stato, implica solo l’accertamento dell’esistenza di un insieme di fatti storici, "precedenti riconoscimenti pubblici" e/o "comune considerazione" e/o l’esame del "contratto associativo".
è opportuno precisare che l’indagine richiesta dal Giudice delle leggi, non è volta ad attribuire valore all’ideologia religiosa professata o patente di "religiosità vera" ad una dottrina piuttosto che ad altra, ma ad identificare un soggetto giuridico, l"associazione religiosa", ai soli fini ed effetti dell’applicazione delle norme ordinamentali relative. Quanto, infatti, è oggetto di tutela costituzionale non è di per sè il "religioso", la "religione" o, tantomeno, una determinata nozione di "religione" o alcuni o più principi "religiosi", ma la libertà di ciascun cittadino di avere e praticare la propria, quella quindi scelta solo da lui qualunque questa sia (art. 19 Cost. It. "tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,...

Parametri

Tenendo fermo il riferimento all''esempio delle norme fiscali di esclusione, l’accertamento del diritto all’esclusione presuppone, in assenza di una intesa con lo Stato, la prova (che deve essere offerta dall’associazione - art. 2697, comma 1.Cc) che il soggetto della pretesa è un"associazione religiosa". La prova quindi
1) dell’esistenza di "precedenti riconoscimenti pubblici" e/o 2) quella costituita dallo "statuto" dell’associazione che ne manifesti chiaramente lo scopo associativo religioso e/o, ancora, 3) l’esistenza di una "comune considerazione" che tale l’associazione sia. Secondo la Cassazione (s. n. 163/95 cit.). i parametri indicati dalla Corte Costituzionale non esauriscono le possibilità ermeneutiche e altri parametri o criteri possono essere elaborati e applicati dalla giurisprudenza[5]. Di tali ulteriori possibilità ermeneutiche offre un esempio la Cassazione stessa nella successiva s. n. 1329 /1997[6]. Si tratta comunque di parametri alternativi ed è quindi sufficiente la prova della sussistenza di anche uno solo per ritenere provata la natura religiosa dell’associazione.
In particolare, rileva che l’accertamento richiesto non entra nel merito della dottrina religiosa professata.
Più analiticamente, con riferimento ai singoli parametri, è escluso che la Corte Costituzionale intenda per precedenti riconoscimenti pubblici, il riconoscimento dell’associazione ai sensi della L. 1159/1929 (legge sui "culti ammessi"), non solo per l’uso del plurale, ma anche perché non sarebbe più un parametro, posto che lo Stato come giurisdizione non potrebbe che prendere atto di aver già riconosciuto la natura religiosa dell’associazione come Stato amministrazione. Pubblici riconoscimenti saranno quindi atti comunque provenienti da P.A. che riconoscano direttamente o indirettamente la natura religiosa dello scopo dell''associazione. Pubblici riconoscimenti potranno provenire da autorità estere (gli atti delle quali possono sempre più spesso avere efficacia ordinamentale in Italia, attraverso convenzioni internazionali plurilaterali o bilaterali, apostille, omologazioni).
Plu’ interessante è il parametro degli Statuti. Di per sè si tratta del parametro più semplice posto che riconduce la qualificazione ad un problema di ermeneutica del testo (le formule e i termini che sono utilizzati nella redazione dello statuto) e nel giudizio se siano o no connotativi di una dottrina religiosa o del religioso come classe di significati (termini come: religione, dottrina, fedeli, parrocchiani, spirito, anima, Dio, innalzamento o miglioramento spirituale, natura immortale ed eterna, etc. sono tipici). Il parametro rappresentato dagli statuti è particolarmente interessante, perché di solito è legato alla controversia sulla c.d. "autoqualificazione" della natura religiosa dell’associazione[7]. Secondo i fautori dell’autoqualificazione, soltanto i soci avrebbero il diritto di qualificare lo scopo dell’associazione e lo Stato non avrebbe altro compito che quello della "presa d’atto"; secondo i detrattori, se non vi fosse modo da parte dello Stato di interloquire, allora i soci potrebbero ottenere l’applicazione della legislazione di favore, qualificando come religioso un qualsiasi scopo. Divenire quindi arbitri della tassabilità o meno delle contribuzioni specifiche ricevute dai propri soci.
In realtà si tratta di una controversia in larga misura solo ad effetto. In parte, perché la contrapposizione è disomogenea e quindi, dal punto di vista sistematico, improponibile, in parte e soprattutto, perché non tiene conto del diritto delle associazioni.
La contrapposizione è disomogenea, perché l’argomento dei detrattori costituisce una mutatio controversiae quanto all’oggetto. L’argomento è pienamente valido, se il termine "autoqualificazione" è riferito ad una mera dichiarazione ed è invece insostenibile, con riguardo ad un atto negoziale ad effetti obbligatori come un contratto associativo. La decisività della disciplina civilistica delle associazioni no profit per l’accertamento dell’effettività dello scopo religioso di una associazione è stato acutamente rilevato recentemente e, solo recentemente, comincia ad essere apprezzato come dovuto[8].
Ovviamente - come per qualsiasi altro atto negoziale - la qualificazione dello scopo non può che competere ai soci fondatori che sottoscrivono l’atto costitutivo e che, una volta sottoscritto l’atto, assumono una vera e propria obbligazione di operare per raggiungere quello scopo. Tale obbligazione non è irrilevante per l’ordinamento giuridico che disciplina gli effetti di quella obbligazione attraverso la legge (artt. 36, 37 e 38 Cc) e, soprattutto, una elaborata giurisprudenza.
Il problema quindi non è quello dell’autoqualificazione da parte dei soci della natura religiosa o dello scopo (che è del tutto legittima e rientra nel sistema), ma eventualmente se quello scopo sia effettivamente quello assunto dall’associazione o sia uno scopo simulato[9].
Si tratta di questione del tutto diversa (infra).
Infine, la comune considerazione, che sarà rappresentata dalle conclusioni conformi dei soggetti che hanno studiato e approfondito o comunque conoscono (dotti, specialisti, studiosi e fedeli) l’oggetto dell’associazione[10].
Come accennato, si tratta di parametri graduati in via alternativa e per l’effetto basterebbe la ricorrenza anche di uno solo di essi a giustificare la pronuncia giudiziale o amministrativa di "associazione religiosa".

L’accertamento della effettività

Delineati i termini generali della questione, si tratta di riesaminarla dal punto di vista del diritto delle associazioni in contrapposizione al diritto societario ai fini dell’accertamento dell’effettività.
Il riferimento è ovviamente al diritto delle associazioni, posto che l’affermazione che una dottrina religiosa sia o no in sè simulata ha giuridicamente poco senso ed è del tutto privo di conseguenze giuridiche alla stregua dell’ordinamento vigente. Giuridicamente quello che può essere simulato è solo il contratto associativo, tanto è vero che, se un gruppo di soci stipulasse davvero un contratto associativo, ponendo come scopo dell’associazione una dottrina religiosa che, secondo criteri oggettivi (ammesso solo per ipotesi teorica che esistano), potesse essere giudicata "falsa", quell’associazione resterebbe giuridicamente un’associazione religiosa, nella quale un gruppo di cittadini ha eletto dottrina religiosa, o crede religiosa, una dottrina "falsa". Hanno diritto di farlo e hanno diritto alla tutela prevista dall’art. 19 della Costituzione e alla applicazione di qualsiasi normativa di favore che l’ordinamento attribuisce al soggetto "associazione religiosa".
Come tutti i contratti, anche quello associativo può essere simulato e può nascondere
un accordo contrattuale fra soci differente (dissimulato).
Con riferimento alle vicende giudiziarie delle associazioni di Scientology in Italia quella della simulazione è la tesi originaria avanzata dalla Guardia di Finanza. Secondo tale tesi, dietro la forma apparente di un’associazione religiosa, si nasconderebbe un’organizzazione di mezzi e persone volta all’esercizio di un’impresa commerciale al fine di lucro.
In pratica la G.d.F. assume che il contratto dissimulato, quello per così dire vero, sarebbe un contratto di società commerciale irregolare.
D’altro canto, dal punto di vista giuridico, mentre - come già osservato - affermare la natura simulata di una fede o credenza religiosa appare logicamente impossibile e improponibile alla stregua del nostro ordinamento giuridico-costituzionale e finisce per rinchiudere l’argomentazione nel pregiudizio o nella mera opinione soggettiva, accertare l’effettività di una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, rispetto ad una società commerciale è operazione agevole e oggettiva, posto che attiene alla disciplina giuridica dei due istituti, associazioni e società, che presentano note specifiche nettamente differenti, chiare e frutto di una elaborazione giurisprudenziale risalente e completa.
Detto altrimenti, accertata la natura religiosa della dottrina posta a scopo dell’associazione sulla base dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale, ove si deduca che lo scopo religioso dell’associazione sia simulato e questa sia in realtà una società commerciale irregolare, non ha il minimo senso dal punto di vista giuridico discutere o continuare a discutere sulla dottrina religiosa e assumere che non è davvero una religione perché, per esempio, non ha un Dio personale o un rapporto uomo-Dio di tipo fideistico. Queste discussioni, infatti, a parte l’estrema opinabilità e superficialità che sempre le caratterizza, non hanno alcun rilievo giuridico alfine di dimostrare la simulazione del contratto associativo.
La simulazione del contratto associativo ai sensi dell’art. 1414 e ss Cc potrà essere provato in qualsivoglia modo (ex art. 2697, comma 2., Cc la prova sarà onere dell''Ufficio), anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ma solo sulla base della prova della ricorrenza nel caso di "fatti" che individuano le note specifiche delle società commerciali (infra).

Le associazioni di Scientology italiane

Le vicende delle associazioni italiane di Scientology sono una buona esemplificazione di quanto fin ora osservato.
Scientology ha avuto il dubbio privilegio di essere, dopo l’entrata in vigore della Costituzione italiana, la prima e unica dottrina filosofica-religiosa sottoposta ad un processo proprio perché dottrina filosofica-religiosa[11]. Ha cioè avuto l’avventura di sentire discutere in un’aula di giustizia se la sua dottrina, potesse o no essere considerata una dottrina religiosa e la curiosa esperienza di una sentenza, di per sè idonea a passare in giudicato, sia formale sia sostanziale, che, attraverso un sillogismo decisionale, negava alla dottrina di Scientology la natura di religione[12].
Con una dura sentenza del 1997[13], la Cassazione ha annullato con rinvio quella sentenza (a sua volta già emessa in giudizio di rinvio in conseguenza di precedente annullamento), richiamando la sua precedente pronuncia sul soggetto[14] e negando che quello che era stato richiesto al giudice fosse un giudizio di merito di cosa fosse o potesse essere religione sub speciae juris e, insieme che la definizione di religione dettata dal Giudice del rinvio nella sentenza annullata potesse aver ingresso nell’ordinamento costituzionale. Denunziava infine l’inconsistenza quantitativa e qualitativa degli elementi accusatori. Il processo è a questo punto.
Per quello che interessa, è sorprendente lo svuotamento della norma di cui all’art. 19 della Costituzione, attraverso la formulazione di una definizione di cosa sia religione in Italia a fini processuali. Svuotamento, operato dalla sentenza annullata.
Di tale svuotamento ha fatto già giustizia la Corte di Cassazione nella sentenza citata e in larghissima misura la dottrina e i commentatori.
Nella vicenda penale non vi è stata alcuna decisione sui reati fiscali posto che la Cassazione, nella sua precedente sentenza del 1995, aveva applicato amnistia e
prescrizione ai reati fiscali ai sensi del 1. comma deIl’art. 152 cpp (vecchio rito). Ma quale conseguenza dell’azione penale, i vari Uffici periferici, territorialmente competenti, sulla base del p.v.c. della G.d.F., hanno emesso; per ciascun anno, per ciascun tipo di imposta (IVA e IRPEG-ILOR) e per ciascuna associazione, altrettanti avvisi di accertamento sia per il tributo IVA che per le 11. DD.. Parimenti è avvenuto da parte delle Procure territorialmente competenti per i conseguenti relativi reati fiscali. Questo ha comportato l’apertura di un vasto (in tutti i sensi) contenzioso tributario e penale, che ha tuttavia permesso il formarsi di una giurisprudenza di merito che ormai può considerarsi consolidata.
è doveroso dare subito atto che la magistratura italiana, nella sua stragrande maggioranza, ha affermato la legittimità costituzionale della presenza di Scientology in Italia, la natura di associazioni religiose delle associazioni di Scientology italiane e il loro diritto all’applicazione della legislazione di favore prevista per tutte le associazioni religiose dall’ordinamento, confermando la tenuta del principio del pluralismo religioso[15].

La giurisprudenza

Come detto, la stragrande maggioranza delle decisioni di merito, le due di legittimità ripetutamente citate e la sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1993 (cit.), confermano la correttezza della ricostruzione giuridica sopra illustrata. Anche l’Amministrazione Finanziaria dello Stato Centrale ha infine riconosciuto la correttezza giuridica dell’impostazione con tre provvedimenti di sgravio[16].
In un certo senso le sentenze che hanno pianamente applicato i criteri giuridici sopra delineati, presentano un iter decisionale semplice e diretto: 1) il contribuente con la documentazione prodotta (statuti, sentenze, riconoscimenti pubblici, comune considerazione) ha provato di essere una "associazione religiosa" (art. 2697 comma 1. CC); 2) l’Ufficio non ha indicato e provato fatti che possano modificare tale constatazione o che l’attività fosse diversa da quella istituzionale o fosse rivolta a soggetti diversi da soci, associati o partecipanti (art. 2697 comma 2. CC) e quindi 3) l’associazione ha diritto all’esclusione prevista dalla normativa fiscale.
Più interessante è l’esame delle poche decisioni negative che, per quanto riguarda l’iter decisionale, si dividono in due categorie.
Un primo gruppo raccoglie poche sentenze (una della Corte d’Appello penale di Milano), le quali hanno ritenuto che al G.O. o Amministrativo non competesse l’accertamento della natura di associazione religiosa, perché irrilevante e/o perché l’autorità giudiziaria non sarebbe attrezzata a decidere su questioni come la religione. L’errore di diritto qui è conseguenza della confusione fra accertamento giudiziario dell’esistenza di una "associazione religiosa" e "nozione di merito di religione". In entrambi i casi l’attenzione del giudicante è stato attratto dal termine "religione" piuttosto che da quello di "associazione" religiosa.
Di questo gruppo di sentenze e decisioni ha fatto giustizia in modo completo la sentenza della Cassazione n. 163/1995 (cit.).
Un secondà gruppo, ancora più esiguo di decisioni Amministrative, e la seconda sentenza della Corte d’Appello penale di Milano nel giudizio di rinvio, ha invece ritenuto che toccasse all’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa giudicare se una dottrina potesse o meno definirsi "religione", e si è slanciato in perigliose e davvero arrischiate costruzioni teologiche, ovviamente del tutto opinabili e comunque incostituzionali. Di questo gruppo di sentenze ha fatto giustizia in modo definitivo la sentenza della Cassazione n. 1329/97 (cit).
Entrambi i due gruppi di sentenze negative, hanno unito all’errore d’impostazione per così dire ideologico, il successivo errore di diritto delle associazioni, ritenendo, per saltum, o perché irrilevante la religiosità dello scopo o perche'' dottrina non religiosa, che allora Io scopo ideale associativo quale risultante dagli statuti fosse simulato (non ci fosse) e che quindi l’associazione fosse in realtà una società commerciale irregolare. Questo senza rendersi conto che da un punto di vista concettuale in qualsiasi associazione non riconosciuta se si elimina dall’indagine lo scopo associativo, perché non condivisa nel merito la qualificazione del contratto o si ritiene irrilevante la qualificazione stessa, qualunque essa sia (religiosa, politica, culturale, assistenziale, sportiva, etc.), si elimina o si ritiene irrilevante proprio il contratto associativo (la qualificazione).
Non è - ovviamente - il nomen juris che conta, ma il contratto e la disciplina contrattuale conseguente. Se dall’eliminazione della qualificazione dello scopo si trae la conseguenza dell’eliminazione anche del contratto associativo, rimane solo un gruppo di cittadini che tiene condotte prive di qualificazione e fini a se stesse.
Così nel nostro ordinamento se un gruppo di persone si riunisce e pattuisce di operare insieme per realizzare uno scopo che il gruppo definisce religioso e a tal fine organizza mezzi e persone e pone in essere cessioni di beni e servizi a soci, associati e partecipanti e da questi riceve un flusso di denaro, l’indagine sulla eventuale simulazione o meno, postula l’esame del contratto associativo e se l’organizzazione dell’ente e la sua attività sia esecutiva di quel contratto e mentre non riguarda per nulla l’interrogativo se lo scopo religioso sia o meno "davvero" religioso secondo una qualche ritenuta ideologia, impone invece l’esame 1) se i soci siano o meno una compagine mutevole nel tempo; 2) se per entrare nell’associazione i soci devono acquistare le quote di altro socio o possono formulare semplicemente una domanda di ammissione; 3) se la quota associativa è data a fondo perduto o se rappresenta una percentuale di un capitale sociale; 4) se il socio receduto possa o meno chiedere e ottenere la liquidazione della quota; 5) se le eventuali plusvalenze sono divise fra i soci o confluiscono invece nel fondo comune di cui all’art. 37 CC, e così via, posto che sono queste le note specifiche che differenziano un’associazione da una società commerciale.
Se in fatto ricorrono le note specifiche della disciplina dell’associazione, dal punto di vista giuridico, quella è un’associazione e non è invece una società commerciale e quindi i soci operano per uno scopo ideale (qualunque esso sia). Scopo ideale che se loro qualificano come religioso, all’interno di quel gruppo di soci, è religioso e quindi quella è giuridicamente un’"associaziorìe non riconosciuta senza scopo di lucro religiosa".

Conclusione

Secondo il modello proposto, che sottintende uno Stato costituzionale, democratico e pluralista, esistono due fasi nettamente distinte, e delle quali la seconda eventuale, dell’accertamento giudiziario della natura religiosa dello scopo di un’associazione non riconosciuta che rivendichi la sua natura al fine dell’applicazione della normativa di favore esistente nell’ordinamento. Una prima fase, necessaria, di accertamento della "religiosita" dello scopo sulla base di un giudizio estrinseco - non di merito - che accerti la sussistenza dei parametri dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 195/93 (l’onere di allegare e provare la sussistenza dei parametri è dell’associazione) e, risolta la prima fase con l’accertamento della natura di "associazione religiosa" dell’ente, una secondo fase, nettamente diversa, eventuale, volta all’accertamento dell’effettività del contratto associativo, dominata dalla disciplina specifica del contratto stesso e che presuppone l’allegazione e la prova di fatti specifici che incidano o tocchino le note specifiche della disciplina delle associazioni oppure individuino attività comunque rientranti nella categoria di reddito imponibile (onere di allegazione e di prova che compete all’Amministrazione finanziaria dello Stato).

Naturalmente si tratta di un modello generale e quindi non esaurisce in concreto tutte le possibili problematiche che ciascuna specifica situazione concreta può proporre, tuttavia il modello permette di impostare giuridicamente e, ci sembra, con chiarezza, una tematica sempre più attuale e che solleva, o ha sollevato, giudizi, passioni, contraddizioni, emozioni risalenti e storiche, rispetto alle quali tocca alla giurisprudenza, riaffermare, anche nella Costituzione materiale, i diritti di libertà delle minoranze.

[1] Corte Cost. sent. N. 195 del 27.04.1993 in Rep. Decisioni Corte Cost., Giuffrè, 1993, sub "Libertà religiosa e di culto", pag. 609. Con riferimento alle Associazioni di Scientology: Cass. Sez. Il pen. 09.02-22.05.95, n. 163 e Cass. Sez. VI pen. 08- 22.10.1997 n. 1329.

[2] Art. 8: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Art. 19:" Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Art. 20: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attivita".

[3] Cass. pen., 09.02-22.05.95, n. 163.

[4] In Rep. delle decisioni della Cort. Costituzionale, cit., idem.

[5] "... Gli indici suddetti non sono sicuramente esaustivi ... essi lasciano, inoltre, un ampio margine discrezionale all’interprete, che è libero di elaborarne altri ..." Cass. Sent. 163/95 cit. pp. 102-103.

[6] " ... attraverso l’interpretazione analogica e con i limiti propri della stessa pare possibile comunque - alfine e con riferimento alla "confessione cattolica" utilizzando i criteri di similarietà, di contiguità e di specularietà - individuare quali confessioni religiose strutture sociali - organizzate su modelli similari e in qualche modo coincidenti - di individui professanti proprie credenze religiose" Cass. 08-22-10.1997, n. 1329 pp. 29-30.

[7] COLAIANNI, Nicola, Confessioni religiose e intese, Bari, 1990. L’Autore è il più conseguente esponente della dottrina della "presa d’atto".

[8] COLAIANNI, Nicola, La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology, nota a sentenza Cassazione VI sez. pen. n.1329 del 08-22.10.1997 in Foro it., 1998, n. 6, Il, 395. Ma anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 467 del 1992 ha precisato che in assenza di una definizione giuridica di "religione", si doveva "... desumere dall’insieme dell’ordinamento il significato dell’allocuzione "associazione religiosa..." e che" La qualificazione dell’ente non è sottratta alla valutazione della sua reale natura, secondo i criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento". Le norme dell’ordinamento che disciplinano le associazioni sono quelle civilistiche.

[9] Sono sempre le parti che qualificano gli accordi contrattuali fra loro e l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica alla loro libera manifestazione di volontà. Se la fattispecie concreta realizzata corrisponde ad una fattispecie di favore prevista nell’ordinamento (Sono numerosissime), non vi è la minima ragione perché non sia applicata. Naturalmente esiste l’istituto della simulazione: la volontà negoziale delle parti deve essere vera e non simulata.

[10] Cassazione n 1329 del 08-22.10.1997 cit. che esclude qualsiasi rilievo giuridico alla "pubblica opinione", concetto metagiurico del tutto diverso da "comune considerazione".

[11] Gli unici precedenti sono i due processi subiti dall’Esercito della Salvezza, riconosciuto come religione alla fine dell’800 e al quale è stato negato lo status di
religione in un successivo processo agli inizi del ‘900.

[12] Corte d’Appello Milano, n. 4314 del 02.12.1996-14.02.1997.

[13] Cassazione, n. 1329/1997, cit..

[14] Cassazione, n. 163/1995, cit..

[15] Sentenza del Pretore di Novara, 15/03/85; Sentenza della Pretura Unificata di Brescia, 24/05/85; Sentenza dell’ Ufficio Istruzione Roma, 17/09/85; Sentenza del Pretore dì Padova, 20/11/85; Sentenza dell’ufficio Istruzione Bologna, 05/05/86; Ordinanza n. 4872/88 del Sindaco di Roma, 24/11/88; Sentenza n. 4189 del Tribunale di Bolzano, 23/01/89; Sentenza n 95/90 della Corte d’Appello di Trento, 27/03/90; Decisione n. 1409/90, Comm. Trib. di I grado di Monza, 27/03/90; Decisione n.1410/90, Comm. Trib. Di I grado di Monza, 27/03/90; Decisione n. 0734/90, Comm. Trib. di I grado di Torino, 20/09/90; Decisione Comm. Trib. di I grado di Como, 24/01/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Como, 24/01/91; Sentenza n. 2404/91 della Pretura di Torino, Sez. Lavoro, 0403/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Brescia n 2318/91, dell’ 11/0391, Decisione Comm. Trib. di I grado di Novara, n.309/91 del 23/03/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Milano, 15/04/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Lecco n. 948/91, del 19/04/91; Decisione Comm. Trib. di 1° grado di Bergamo, n. 234/91 del 02/05/91; Decisione Comm. Trib. Di I grado di Verona n. 1965/91 del 08/06/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Verona, n. 1966/91, del 08/06/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Verona, n.1967/91 del 08/06/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Verona, n. 2962/91, del 07/11/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Novara, n. 1510/91, dell’11/12/91; Sentenza n. 256/91 del Tribunale penale di Lecco, del 12/12/91; Decisione Comm. Trib. di I grado di Monza n. 597/92, del 25/02/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Monza n. 593/92, del 25/02/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Monza n. 594/92, del 25/02/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Verona n. 165/4/92 del 14/05/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Bergamo, n. 307/92, del 22/06/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Brescia, n. 25/12/92, del 26/10/92; Sentenza n. 462/92, della Corte Costituzionale del 05/11/92; Sentenza n. 129/92 del Tribunale di Novara, Ufficio del G.i.p., del 19/11/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Roma, 13/04/93; Decisione Comm. Trib. di I grado di Brescia, n. 27/01/93, del 27/04/93; Decisione Comm. Trib. di I grado di Monza, n. 1962, del 18/05/93; Sentenza n. 225/93 del Tribunale di Nuoro, Ufficio del G.i.p., del 10/11/93; Decisione Comm. Trib. di I grado di Nuoro n.19/01/94, del 24/02/92; Decisione Comm. Trib. di I grado di Nuoro n. 20/01/94, deI 03/03/94; Decisione Comm. Trib. di II grado di Bergamo n. 1269/94 del 25/06/94; Sentenza n. 403/04 del Tribunale di Bergamo, Ufficio del G.i.p. del 15/11/94; Decisione Comm. Trib. di I grado di padova, n. 683/94 del 25/11/94; Delibera del Comune di Verona; Settore Tributi, 31/12/94; Decisione Comm. Trib. di II grado di Roma n. 61/01/95, del 27/01/95; Sentenza del Tribunale di Roma, Ufficio del G.i.p. del 30/03/95; Decisione Comm. Trib. di Il grado di Nuoro n. 112/95 del 17/06/95; Sentenza n. 2574/95 della Corte d’Appello di Roma del 03/07/95; Decisione Comm. Trib. di Il grado di Verona, n. 593/95 del 07/07/95; Sentenza n. 375/95 del Tribunale di Monza, Ufficio del G.i.p. del 20/10/95; Decisione Cornm. Trib. di I grado di Firenze n. 205/95 del 22/11/95; Decisione Comm. Trib. di II grado di Como n. 1769/95 del 01/12/95; Decisione Comm. Trib. di II grado di Como n.1770/95 del 01/12/95; Decisione Comm. Trib. di II grado di Como n 1771/95, del 01/12/95; Decisione Comm. Trib. di I grado di Roma n. 460/08/95 del 14/12/95; Decisione Comm. Trib. di II grado di Torino, n. 1469/96 del 23/02/96; Decisione Comm. Trib. di II grado di Bergamo, n. 257/96 del 01/03/96; Sentenza del Tribunale Ordinario di Torino del 29/03/96; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Ravenna, n. 726/96 del 25/10/96; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Ravenna, n. 727/96 del 25/10/96; Sentenza n. 310/96 del Tribunale di Ravenna, Ufficio del G.i.p. del 29/10/96; Decisione Comm. Trib di Torino n. 48/3/96 del 06/11/96; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Torino, n. 93/22/96 del 19/11/96; Sentenza n. 495/97 della Corte d’Appello di Roma del 28/01/97, Decisione Comm. Trib. Reg.Je di Roma, n. 68/19/97 deI 24/02/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 54/05/97 del 27/02/97; Decisione Comm. Trib Reg.le di Milano n. 155/6/97 deI 10/04/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano, n. 156/6/97 del 10/04/97; D Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 159/6/97 del 10/04/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 158/6/97 del 10/04/97; Sentenza n. 757/97 deI tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p. deI 21/04/97; Decisione Comm. Trib. Prov.fe di Roma n. 249/59/97 del 09/05/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 95/60/97 del 27/05/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Roma n. 116/30/97 del 20/06/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Torino n. 169/25/97 del 20/06/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Torino n. 351/11/97 del 30/06/97; Sentenza n. 1329/97 della Suprema Corte di Cassazione del 08/10/97; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Torino n. 414/33/97 del 13/10/97; Sentenza n. 609/97 del Tribunale di Verona, Ufficio del G.i.p. del 05/11/97; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Padova, n. 28/98 del 13/02/98; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Novara n. 476/98 del 08/07/98; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Pordenone n. 835/05/98 del 18/11/98; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 38/64/99 del 25/01/99; Decisione Comm. Trib. Prov.Ie di Pordenone, n 264/02/99 del 06/05/99; Decisione Comm. Trib. Reg.Ie di Milano n. 156/01/99 deI 25/06/99; Decisione Comm. Trib. Reg.le di Milano n. 157/01/99 del 25/06/99; Sentenza n. 946/99 della Corte d’Appello di Brescia del 05/07/99; Decisione Comm. Trib. Prov.le di Ravenna n. 183/99 del 17/12/99.

[16] Decr. arch. Minis. Fin. n. 0127 del 16.12.97; decr. arch. Minis. Fin. n. 0134 del 27.08.98; decr. Arch. Minis. Fin. n. 0135 deI 27.08.98.